Microlesioni: l’accertamento strumentale è indispensabile e la rettificazione della lordosi non basta

Microlesioni: l’accertamento strumentale è indispensabile e la rettificazione della lordosi non basta
14 Novembre 2016: Microlesioni: l’accertamento strumentale è indispensabile e la rettificazione della lordosi non basta 14 Novembre 2016

Il Tribunale di Bologna e quello di Venezia si sono pronunciati in tema di risarcimento del danno da invalidità permanente per danni di “lieve entità” (in entrambi i casi si trattava di un “colpo di frusta”), uniformandosi all’indirizzo interpretativo dettato dalla Corte Costituzionale, secondo il quale, in tal caso, non basta l’accertamento clinico della lesione, ma è indispensabile pure quello strumentale. In particolare, il Tribunale felsineo (con la sentenza n. 20435/2016) ha deciso un caso in cui era pacifico che “le lesioni… non sono state accertate strumentalmente”, ma solo “clinicamente”. Richiamate la sentenza n. 235/2014 e l’ordinanza n. 242/2015 della Corte costituzionale, la decisione in questione ne ha desunto il principio giuridico dell’”irrisarcibilità del danno biologico permanente per lesioni di lieve entità non accertabili strumentalmente” ed ha perciò riformato la sentenza di primo grado che aveva invece risarcito un danno da invalidità permanente per una lesione che non era stata accertata strumentalmente. Analoga la conclusione dell’iter argomentativo col quale il Tribunale lagunare (con la sentenza n. 2632/2016), che ha invece sconfessato una c.t.u. medico-legale secondo la quale l’attore aveva riportato un 3% di invalidità “evidenziando un quadro menomativo algicodisfunzionale” e ritenuto sufficiente “una astratta possibilità di accertamento strumentale”. Chiarito che l’esito dell’esame radiografico che aveva evidenziato “la riduzione della fisiologica lordosi” non era significativo ai fini indicati, perché “compatibile con altre cause”, la sentenza del Giudice veneziano ha rilevato che “l’art. 139 del d.lgs. 209 del 2005 per la risarcibilità del danno biologico permanente richiede la necessità di un “accertamento clinico strumentale obiettivo” mentre la possibilità di un riscontro con metodi diversi, da parte del medico legale, è ammessa solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea (Sent. Corte Costituzionale n. 235/2014)”. Ciò precisando che “la giurisprudenza ha affermato l’applicabilità della nuova formulazione anche ai fatti verificatisi in data antecedente all’entrata in vigore del D. lgs. 1/2012, “in quanto attinente non al diritto al risarcimento delle lesioni… bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto” (sentenza n. 235/2014 della Corte Costituzionale)”.

Altre notizie